La Giunta regionale ha approvato oggi, lunedì 29 Luglio, la delibera di espressione del parere riguardo ai nuovi criteri di ripartizione e di utilizzazione delle compensazioni finanziarie per gli anni 2022 e 2023 operate dai Cantoni svizzeri a favore dei Comuni italiani di confine, così come previsti dalla legge 83 del 2023, che ha ratificato il nuovo accordo fiscale tra la Repubblica italiana e la Confederazione Elvetica relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri.
“I nuovi criteri – spiega Massimo Sertori, assessore regionale con delega ai Rapporti con la Confederazione Elvetica – saranno adottati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nei prossimi giorni e regoleranno il conferimento delle somme spettanti per quest’anno e per il prossimo, ai comuni rientranti nella fascia dei 20 km dal confine nei quali risiedono lavoratori frontalieri operanti in svizzera”. “Le novità introdotte, su cui la Giunta si è positivamente espressa quest’oggi – continua Sertori – rappresentano elementi molto positivi per il territorio lombardo. Un ottimo risultato, che non era scontato”.
Nello specifico, come disposto dalla norma primaria:
– si allarga la platea dei Comuni che riceveranno direttamente i fondi da parte del MEF per utilizzo in favore di interventi sul territorio comunale: i Comuni di confine il cui il numero dei frontalieri residenti nel corso di ciascun anno rappresenti almeno il 3%, e non più il 4%, dell’intera popolazione risultante residente nel Comune, riceveranno e potranno utilizzare direttamente i fondi ad essi spettanti.
– La restante quota del ristorno fiscale delle imposte verrà trasferita dal MEF direttamente alla Regione Lombardia che, secondo le modalità che saranno determinate con successivi atti, saranno impiegate per la realizzazione di interventi a favore della collettività residente nei territori di confine, in raccordo e coordinamento con le Province e le Comunità montane di frontiera, nell’ottica di una sempre maggiore efficacia ed efficienza dell’utilizzo di queste risorse.
– È stato innalzato dal 30% al 50% il limite massimo per l’utilizzo dei fondi in parte corrente, da parte degli enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale, volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell’edilizia abitativa e dei trasporti pubblici, rispondendo in questo modo all’esigenza espressa dai Comuni di poter disporre di maggiori risorse in parte corrente per l’erogazione di servizi nel proprio Comune.